Costituzione dell’Associazione Ufficio di registro Atto Pubblici di Roma data 22/07/1992 nr 37472 serie 1B
Dell’Associazione Coordinamento Italbangla e Sviluppo”
Articolo 1
è costituita un’associazione denominata Associazione Coordinamento Italbangla e Sviluppo, con Sede legale in Roma Via di Torpignattara 110-112 e Sede operativa in Roma 1 Via Visconte Maggiolo 29-31, e RM2 potranno essere istituite, su deliberazione del comitato direttivo centrale, sedi secondarie nel territorio della Repubblica Italiana, nel territorio del paese europei e nel territorio del paese di origine dei soci.
L’associazione e retta dalla costituzione e della legge della Repubblica Italiana.
L’associazione non ha fini di lucro e dì a carattere associativo.
L’associazione riconoscere i principi enunciati dalla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo Nazioni Unite e persegue la collaborazione con paesi in via di sviluppo.
Articolo 2
L’associazione ha per oggetto di operare sul territorio nazionale ha lo scopo di:
Articolo 3
Per raggiungere l’oggetto sociale anzidetto essa potrà :
Articolo 4
Possono essere ammessi come soci:
I cittadini dei paesi asiatici di dimoranti Italia e che abbiano comunque un rapporto di emigrazione permanente e temporaneo o saltuario con la Italia, che abbiano raggiunto la maggiore età e di abbiano capacità di agire;
I cittadini italiani che condividono i fini istituzionali dell’associazione intendono dare una fattiva collaborazione volontaria sul piano sociale politico e culturale.
Articolo 5
I soci si distinguono in:
Sono soci fondatori, coloro che si sono adoperati per la creazione dell’associazione e che hanno accettato tale titolo per iscritto e compaiono nell’atto costitutivo dell’associazione. Essi saranno considerati i membri dell’associazione finché non abbiano presentato dimissioni scritte.
Sono soci onorari, personalità che si sono distinte nella tematica della tutela dei diritti degli immigrati e rifugiati, proposte dal presidente, con l’approvazione definitiva del comitato direttivo centrale.
Sono soci ordinari, coloro che sono iscritti all’associazione accettano i principi istituzionali impegnandosi a partecipare a tutte le iniziative dell’associazione favorendone in tali in modo organico e sviluppo.
Articolo 6
Organi sociali dell’associazione sono :
Articolo 7
L’assemblea nazionale rappresenta la totalità degli scritti e di composto dei presidenti regionali dei presidenti provinciali dei presidenti comunali e dai delegati eletti nelle assemblee provinciali e dei comitati comunali capoluoghi di provincia.
I delegati eletti nell’assemblee e nei comitati comunali partecipano con diritto di voto all’assemblea nazionale in rappresentanza delle totalità degli scritti all’associazione.
Nel caso in cui i comitati comunali capoluogo di provincia l assemblea provinciale non siano costituiti commissariati il commissario partecipa di diritto all’assemblea nazionale.
L’assemblea nazionale formula i programmi di massima e indica orientamenti generali per gli organi centrali e preferisci associazione; approva i bilanci consuntivi e preventivi; elegge i componenti del comitato direttivo centrale, la ufficio del presidenza, il collegio dei revisori dei conti, il collegio dei probiviri e delibera sulle modificazioni statuarie.
La assemblea nazionale si riunisce in via ordinaria una volta l’anno, su convocazione del presidente dell’Associazione; è straordinaria qualora lo richiedono la maggioranza dei componenti del comitato direttivo centrale. Le delibera assembleare avvengono nei modi previsti dal regolamento.
Articolo 8
Il comitato direttivo centrale è composto da un numero massimo di 60 membri eletti dalla assemblea nazionale, da 20 membri di diritto nella persona dei presidenti dei comitati regionali e 5 membri tra i presidenti dei comitati provinciali designati dal ufficio di presidenza, tra i presidenti del comitati provinciali.
Il comitato direttivo centrale si riunisce in via ordinaria almeno tre volte all’anno in via straordinaria su richiesta del presidente dell’Associazione e del metà più uno dei propri componenti.
il comitato direttivo centrale dura in carica due anni e suoi componenti possono essere riletti.
i componenti del comitato direttivo centrale che mostrano disinteresse per associazione e siano assenti non giustificati per tre riunioni consecutive, saranno dichiarati decaduti dal comitato e sostituiti per cooptazione, sentito il parere del presidente nazionale, Chi ha valore di decisione.
Articolo 9
la segreteria nazionale è composta da 7 membri eletti dal comitato direttivo centrale s dura in carica un anno .la segreteria nazionale è segue la deliberazione del comitato direttivo centrale e coordina l’attività dei dipartimenti e uffici dell’associazione, mantenendo i necessari collegamenti funzionali e di operativi tra essi.
la segretaria nazionale è convocata almeno una volta al mese dal presidente nazionale.
Articolo 10
Il presidente nazionale rappresenta l’associazione e tutti gli effetti di legge verso terzi è in giudizio.
I compiti del presidente nazionale dell’associazione sono i seguenti: dirigere è regolare tutti gli affari dell’associazione in genere in collaborazione con la segreteria nazionale secondo deliberati dal assemblea nazionale e del comitato direttivo centrale.
il presidente nazionale presiede i lavori dell’assemblea nazionale del comitato direttivo centrale della segreteria nazionale ed un altro organo sociale che può essere costituito per adempiere ai compiti istituzionali dell’associazione.
Il presidente nazionale dura in carica due anni e può essere rieletto.
In caso di assenza o impedimento del presidente nazionale la sua funzione sono esercitate da un vicepresidente nazionale nella persona del membro più anziano di età del comitato direttivo centrale.
Articolo 11
Il collegio dei probiviri è composto da 4 membri e da un presidente.
Il collegio dei probiviri funzionerà con i poteri di amichevole compositore deciderà senza formalità di procedura e senza obbligo di deposito del lodo arbitrale; provvederà anche sulle spese competenze spettanti ai suoi componenti. pertanto nel caso previsto dal precedente comma è espressamente escluso il ricorso alla giurisdizione del giudice sia in via ordinaria sia in via cautelare.
Articolo 12
il collegio dei revisori dei conti è composto da 4 membri e da un presidente.
Esso provveda al controllo delle gestione amministrative secondo le norme di legge.
Articolo 13
L’amministratore ha la rappresentanza legale verso esterno con il presidente nazionale per gli atti economici e patrimoniali in conformità delle disposizioni del presente statuto.
Articolo 14
Segretario generale dell’associazione, in accordo con l’ufficio di presidenza e con la segreteria nazionale prevede a dare esecuzione alle disposizioni degli organi centrali e controlla il funzionamento dei comitati e delle commissioni costituiti per realizzare i compiti istituzionali dell’associazione.
Articolo 15
l’associazione per il raggiungimento dei fini e statuari opera alla preferia attraverso i comitati regionali comitati provinciali comitati comunali e comitati circoscrizionali, i comitati comunali capoluoghi di regione sono considerati a tutti gli effetti comitati provinciali. Nel quadro degli orientamenti Generali sanciti dall’Associazione. i comitati regionali e comitati provinciali svolgono la loro attività in piena autonomia e responsabilità.
Ogni organismo dell’associazione e livello sia di base sia provinciale regionale e comunale e finanziariamente e patrimonialmente autonomo.
l’ufficio di presidenza nazionale quando lo ritiene opportuno può nominare inviare commissari con funzioni di controllo e di pieni poteri nel pieno rispetto delle normative e statuarie è di legge per tutelare l’associazione da eventuali azioni in contrasto con i fini istituzionali poste in essere da dirigenti preferisci.
Nelle province è nei comuni capoluogo di provincia privi di organismi locali dell’associazione, può essere inviato un commissario per la costituzione di comitati provinciali comunali e circoscrizionali e avrà la rappresentanza legale fino alla costituzione.
Articolo 16
i comitati regionali coordina e sostengono l’attività dell’associazione nell’ambito dei comitati provinciali ed attuano in sede regionale le finalità istituzionali dell’associazione è la rappresentano presso organismi regionali pubblici e privati.
I comitati regionali sono composti da 10 membri eletti nelle assemblee provinciali e 5 membri eletti dai comitati comunali capoluogo di provincia in seno al comitato regionale viene eletto l’ufficio di presidenza composto da un presidente un vicepresidente un segretario è un tesoriere.
Articolo 17
Sono considerati Comitati Provinciali i comitati dei comuni capoluogo di provincia e di regione. I Comitati Provinciali sono composti da cinque (5) membri, eletti nelle Assemblee dei Comitati Comunali, e, nell’insieme costituiscono l’Assemblea Provinciale.
In seno al Comitato Provinciale, viene eletto, L’Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.
Sono organi del Comitato Provinciale :
L’Assemblea Provinciale dei Soci nomina il Presidente, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Revisori dei Conti .
Spetta ai Comitati Provinciali ai Comitati Provinciali costituire Comitati Comunali e Circoscrizionali, per una più capillare presenza dell’Associazione nel territorio provinciale e locale.
I Comitati Comunali si danno la composizione dei loro componenti in base alla popolazione residente nel territorio, ma devono eleggere in seno al Comitato Comunale un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.
ARTICOLO 18
L’Assemblea Provinciale e Comunale dei Soci iscritti all’Associazione rappresenta nella totalità tutti gli iscritti nel territorio.
Nella Assemblea locali è ammessa la delega, nei modi previsti dal regolamento, ma nessun iscritto può rappresentare più di due soci.
Le Assemblee vengono convocate ogni anno, in via ordinaria o in via straordinaria, quando ne facciano richiesta la metà più uno degli iscritti. Le Assemblee deliberano sul programma dell’attivita dell’Associazione, approvano i bilanci consuntivi e preventivi, ed eleggono i Delegati Nazionali all’Assemblea Nazionale, eleggono i Comitati Regionali, Provinciali e Comunali.
ARTICOLO 19
Possono essere istituite Consulta, Commissioni e Comitati per l’attuazione dei fini dell’Associazione e per compiti di ricerca e di studio, nonché per l’elaborazione delle indicazioni programmatiche e delle progettazioni tecniche; formati da persone particolarmente qualificate, scelte al di fuori degli iscritti.
Consulte, Commissioni e Comitati, sono istituiti su proposta della Segreteria Nazionale e del Presidente Nazionale.
ARTICOLO 20
Le cariche sociali, a livello nazionale e periferico durano nel tempo previsto dalle normative di questo statuto, salvo revoca; senza diritto di opposizione, alle delibere degli organi competenti dell’Associazione che le conferiscono per completare la loro compagine, sia per modificarla.
Possono esser chiamate persone esterne a ricoprire incarichi direttivi nell’Associazione: esse però si impegnano ad operare coerentemente con i principi sanciti dal presente statuto.
L’opera dei dirigenti è del tutto gratuita; può tuttavia essere corrisposta una indennità, a titolo di rimborso spese o di collaborazione, ove dovessero dedicare in modo continuativo la loro attività all’Associazione.
ARTICOLO 21
L’amministrazione è tenuta dall’Amministratore, che provveda agli incassi ed ai pagamenti; alle riscossioni degli eventuali contributi, concessi da enti pubblici o privati, per conto dell’Associazione, con firma abbinata al Presidente Nazionale; provvede al controllo della gestione amministrativa a lui affidata secondo le norme di legge.
ARTICOLO 22
L’Ufficio di Presidenza è composto da un Presidente, da due Vice Presidenti, da un Segretario Generale e dall’ Amministratore, che vengono eletti direttamente dall’Assemblea Nazionale ogni due anni.
L’Ufficio di Presidenza risponde direttamente al Comitato Direttivo Centrale, per tutti gli atti programmatici, relativi ai compiti istituzionali dell’Associazione.
ARTICOLO 23
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre ogni anno solare.
ARTICOLO 24
L’anno sociale ha inizio il 1° settembre e termina il 1° giugno. Esso può essere prorogato nei mesi di luglio e di agosto, per motivi di particolare attività sociale, che abbia rilevanza per fini indicati nel presente statuto.
ARTICOLO 25
Ogni Socio può recedere dall’Associazione dandone comunicazione scritta agli organi competenti per territorio.
Nessun diritto spetta al Socio recedente sul patrimonio dell’Associazione o più generalmente sull’attività dell’Associazione e perde tutti i privilegi che gli derivano dalla qualità di Socio dell’Associazione.
ARTICOLO 26
Le norme per l’attuazione del presente statuto verranno emanate con apposito regolamento, presentato e approvato dal Comitato Direttivo Centrale. Nel frattempo, il presente statuto regolerà l’attività e l’azione della Associazione.
ARTICOLO 27
La norme del presente statuto non potranno essere modificate se non dall’Assemblea Nazionale, convocate in via straordinaria, con l’intervento di almeno la via straordinaria, con l’intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed il voto favorevole di due terzi (2/3) dei componenti presenti.
ARTICOLO 28
Lo scioglimento dell’Associazione non potrà essere deciso se non per ragioni che ne rendano impossibile o sconsigliabile la prosecuzione; esso dovrà essere posto all’ordine del giorno dell’Assemblea Nazionale, su proposta del Comitato Direttivo Centrale o di un terzo dei Delegati presenti in sede di Assemblea Nazionale e si adotteranno i provvedimenti più opportuni ai sensi degli articoli 21 e 31 del Codice Civile Italiano. L’Assemblea Nazionale, deliberante sullo scioglimento, sarà indetta con invito personale dei componenti a domicilio, quindici giorni prima della data fissata; dovranno essere presenti almeno due terzi dei suoi componenti in prima convocazione; e, in seconda convocazione- da effettuarsi a non meno di venti giorni di distanza dalla prima – dovranno essere presenti almeno la metà dei componenti; dovrà, sia in prima sia in seconda convocazione, deliberare con il voto favorevole, espresso per appello nominale, dai due terzi dei componenti presenti.
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio ed ogni altro residuo di gestione, serà devoluto ad pubblica o privata istituzione con fini istituzionali analoghi a quelli dell’Associazione.
ARTICOLO 29
Finché la prima Assemblea Nazionale non avrà eletto il Comitato Direttivo Centrale, per i primi tre anni di esercizio, l’Associazione sarà retta dai Soci Fondatori.
Tuttavia, se i tempi organizzativi avranno accelerato il processo di sviluppo organizzativo dell’Associazione prima dei tre anni, con la costituzione formale di tutti gli organismi centrali e periferici, l’Assemblea Nazionale verrà convocate al più presto per eleggere il comitato Direttivo Centrale.
Per i ‘attuazione pratiche delle proprie finalità istituzionali, verrà insediato l’Ufficio di presidenza, composto da Presidente Nazionale, da due Vice Presidenti, dal Segretario Generale e dall’Amministratore.
Per quanto non previsto dal presente statuto sociale, valgono le norme di legge in materia della Repubblica Italiana e, in particolare, quelle del Codice Civile.